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STATUTO ART. 1 RAGIONE SOCIALE – FINI E BENEFICI E’ costituita l’Associazione “Il Sito” a Marcianise in via San Giuliano. ART. 2 L’Associazione promuove ed attua iniziative sportive, ricreative, culturali, artistiche, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, per il recupero delle tradizioni atte a: a) potenziare i mezzi e i modi di utilizzazione del tempo libero; b) migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti; c) favorire l’armonizzazione della vita associativa attraverso lo scambio di valori ed esperienze ART. 3 L’Associazione è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo, e gode di tutte le esenzioni e le facilitazioni previste dalla legge. Non ha fini di lucro ed opera sul piano del volontariato senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali; è apolitico. ART. 4 L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti i cittadini (lavoratori, studenti, casalinghe, pensionati). La qualità di socio si acquista a domanda dell’interessato con ratifica del Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto a ritirare le tessere annuali e sono tenuti al pagamento dei contributi annui stabiliti all’inizio di ogni anno dal consiglio direttivo. ART . 5 I SOCI I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto per: a) L’elezione delle cariche sociali b) L’approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti I soci partecipano a tutte le iniziative ed attività, beneficiano di tutte le provvidenze attuate dall’Associazione, nonché dei servizi a cui la tessera dell’Associazione dà diritto. ART . 6 ORGANI DIRETTIVI, ESECUTIVI E DI CONTROLLO Sono organi del Circolo: a) L’Assemblea dei soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Collegio dei Revisori dei Conti; d) Il segretario. ART . 7 L’ASSEMBLEA DEI SOCI L’assemblea dei soci si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta l’anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L’Assemblea straordinaria può essere altresì convocata dal Presidente su richiesta di almeno un quinto dei soci. Le Assemblee sono valide in prima convocazione se presenti la metà più uno dei soci; in secondo convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione si effettua mediante lettera affissa nella bacheca dell’Associazione, con almeno sette giorni di preavviso. La lettera deve specificare la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonchè l’ordine del giorno dei lavori. Possono partecipare all’elezione i soci dell’Associazione in regola con le norme statutarie ed il pagamento delle quote annuali. Non hanno diritto al voto, né possono essere eletti i soci che non abbiano compiuto il 18°anno d’età. Un, apposita commissione di tre membri, nominata dall’Assemblea, presiede alle elezioni, predispone l’elenco degli iscritti con il diritto di voto, prepara le schede e nomina gli scutatori, il cui numero può variare da tre a sette. L’Assemblea: 1) Stabilisce gli indirizzi di massima dell’attività sociale; 2) Approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 3) Elegge il Consiglio Direttivo. 4) Le votazioni per l’elezione delle cariche sociali vengono effettuate a scheda segreta. E’ ammessa facoltà di delega nell’ambito dei soci, con un massimo di tre deleghe. ART . 8 Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono ogni tre (3) anni. Le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno venti giorni. Pur essendo consentito presentare liste, gli elettori possono dare il proprio voto a favore di qualsiasi iscritto al Circolo. Venti giorni prima dell’indizione delle votazioni delle votazioni, le iscrizioni all’Associazione vengono sospese. ART . 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea generale. Il consiglio elegge tra i suoi membri: a) Il Presidente e il Vice Presidente; b) Il Segretario; c) L’Economo Cassiere. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Il Segretario e l’Economo Cassiere possono anche essere designati dal Consiglio Direttivo al di fuori dei suoi membri, ma in tal caso partecipano alle riunioni con voto consultivo. Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più consiglieri, vi subentrano i primi dei non eletti nell’ultima votazione. I consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. ART. 10 Il Consiglio Direttivo: 1) stabilisce, nell’ambito degli indirizzi di massima espressi dall’Assemblea, il programma delle attività sociali; 2) promuove il coordinamento e lo sviluppo organizzativo dell’Associazione; 3) designa i collaboratori tecnici preposti all’organizzazione delle attività; 4) presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 5) determina le quote annuali di tesseramento e i contributi dei soci. ART. 11 Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando lo ritenga il Presidente, o un terzo dei soci membri. Esso delibera validamente, con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi, non tenendosi conto degli astenuti. A parità dei voti, prevale il voto del Presidente. ART. 12 IL PRESIDENTE Il Presidente assume la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione; convoca e presiede il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci; è responsabile dell’attuazione del programma delle attività sociale e degli atti amministrativi e di gestione compiuti un nome e per conto dell’Associazione; firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’Associazione. ART. 13 IL SEGRETARIO Il segretario predispone, in collaborazione con l’economo cassiere, lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo dell’associazione che il Presidente, previo esame, sottopone al consiglio direttivo e al collegio dei sindaci; tiene aggiornato il libro dei soci e i libri e i documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza compila i verbali delle sedute del consiglio direttivo; firma la corrispondenza non dispositiva; collabora per la buona riuscita di tutte le attività della associazione. ART. 14 L’ECONOMO CASSIERE L’economo cassiere compila, in collaborazione con il segretario, il bilancio preventivo e consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate a mezzo di regolari ordinativi a firma congiunta del Presidente e dell’economo cassiere stesso. ART. 15 PATRIMONIO Il Patrimonio dell’Associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà della associazione e comunque acquisiti. Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l’associazione è stata costituita. ART. 16 ENTRATE Le entrate sono costituite: a) dalle quote annuali di iscrizione e dai contributi dei soci stabiliti dal consiglio direttivo; b) da eventuali sopravvivenze attive c) da eventuali contributi pubblici e/o privati, nonché da atti di liberalità. ART. 17 AMMINISTRAZIONE La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidamente con il Consiglio Direttivo. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. ART . 18 ISCRIZIONE L’iscrizione dell’Associazione comportamento per i soci, la conoscenza e l’accettazione del Presente Statuto. ART . 19 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci sono: a) Deplorazione b) Sospensione c) Espulsione I provvedimenti alle lettere a) e b) vengono applicati dal Presidente per mancanze lievi che non rendano incompatibile la qualità del socio. Quello indicato nella lettera c) è adottato dal Consiglio Direttivo a carico degli iscritti che abbiano commesso azioni od omissioni che ledano la figura morale del Consiglio. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo, mentre l’espulsione si può ricorrere all’Assemblea dei soci. ART. 20 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni patrimoniali saranno destinati ad utilità di carattere generale. La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni e relative norme di attuazione del Codice Civile per le persone giuridiche, se ed in quanto applicabili. I membri del Comitato promotore, presa visione del presente Statuto composto da n.20 articoli per un totale di n. 4 pagine, ne approvano il contenuto in data odierna. Letto, approvato e sottoscritto. |
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Regolamento Elettorale per le elezioni del consiglio direttivo, dell’Associazione il Sito e dell’A.S.D. il Sito Il presente documento è considerato regolamento interno all'associazione ed ha funzione di coordinare le operazione elettorali relative all'elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Art 1) Durata, Insediamento e Votazioni a) Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri con un mandato di 3 anni come da art 8 dello statuto. b) Il nuovo Consiglio Direttivo sarà formato da un massimo di 9 membri con un mandato di 3 anni. c) I Consiglieri non possono ricevere alcun compenso per la loro attività. d) Il Consiglio Direttivo uscente rimarrà in carica per tutta la durata delle elezioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. e) Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono ogni tre (3) anni nel rispetto di questo regolamento e debbono essere indette con un preavviso di almeno venti giorni, previa convocazione di un apposita Assemblea generale. f) Dalla data di convocazione dell’Assemblea generale per l’indizione delle votazioni, le iscrizioni all’Associazione possono essere sospese, in ogni caso, gli iscritti da tale data, non avranno diritto di voto per le elezioni in corso. g) Le votazioni per l’elezione delle cariche sociali vengono effettuate a scheda segreta. h) La scheda elettorale redatta secondo lo schema SEL1 riporterà la data di effettuazione delle elezioni, il motto e la numerazione delle liste con i nomi dei candidati, la formattazione delle schede sarà identica per tutte le liste. Art 2) Presentazione delle liste a) Per consentire un azione collegiale del Consiglio Direttivo e dotarlo di una unità d’intenti, in deroga all’art 8 la candidatura dei soci aventi diritto, potrà essere effettuata esclusivamente all’interno di apposite liste già precostituite. b) Le candidature dovranno essere presentate da un componente della lista, entro la data di scadenza della presentazione delle stesse ai componenti della commissione elettorale compilando il modulo PEL1, e consegnandolo in apposita busta sigillata. La commissione rilascerà ricevuta secondo modello REL1 con l’indicazione della data e dell’ora della ricezione. c) I moduli PEL1 verranno numerati e controfirmati dal Presidente, dal Segretario e da almeno due soci. d) I moduli PEL1 per la presentazione delle liste si ritireranno dal Segretario, che ne curerà la custodia. Il modello sarà rilasciato previa firma di ricevuta. e) Le liste dovranno contenere nome cognome, data di nascita, luogo di nascita e indirizzo di residenza di tutti i candidati che la compongono, i candidati dovranno firmare personalmente la propria candidatura in corrispondenza del proprio nome nel modello PEL1. f) I soci possono candidarsi per una sola lista, in caso di candidature in più liste verranno cancellati dalle stesse e saranno soggetti a provvedimenti disciplinari, con il minimo di un mese di sospensione, verrà data facoltà alla lista di sostituire il candidato entro 24 ore dalla comunicazione della commissione elettorale. g) Possono candidarsi, i soci dell’Associazione, in regola con le norme statutarie ed il pagamento delle quote annuali, iscritti da almeno sei mesi alla data di presentazione delle liste. h) E’ ammesso pubblicizzare la propria lista nel rispetto delle regole civili, utilizzando la bacheca “Avvisi e cultura” dell’Associazione, anche esponendo le foto dei candidati. Art 3) Commissione elettorale. a) Secondo l’art 7 dello statuto, l’Assemblea nomina un apposita commissione di tre membri, che provvederà alle operazioni di accettazione delle liste, alla loro verifica e alle operazioni di voto e di scrutinio. b) Entro 48 ore dal termine di presentazione delle liste, la commissione Elettorale, verificherà l’ammissibilità delle liste secondo le norme statutarie e le norme di questo regolamento approvato dall’assemblea, redigerà un verbale da affiggere in bacheca riportando: la numerazione delle liste, in base all’ordine di presentazione delle stesse; l’eventuale motto delle stesse; i candidati ammessi alla competizione elettorale e le motivazioni di eventuali esclusioni, o richieste di sostituzioni di candidati. c) La Commissione Elettorale, presiede alle elezioni, predispone l’elenco degli iscritti con il diritto di voto, prepara le schede, nomina gli scrutatori, il cui numero totale, compresi i membri della commissione, possono variare da tre a sette. d) La Commissione Elettorale può in qualsiasi momento, in virtù del mandato conferitogli dall’Assemblea, disporre l’esclusione di una o più liste dalla competizione elettorale per oltraggio alla stessa, tentativo di corruzione, inosservanza delle regole associative o gravi inadempienze comportamentali, di ciò redigerà verbale da esporre in bacheca. e) Lo scrutinio delle schede verrà effettuato dalla Commissione Elettorale con l’ausilio di eventuali scrutatori, la commissione verificherà la validità dei voti e provvederà previa stesura di apposito verbale da esporre in bacheca, alla proclamazione degli eletti o delle liste che parteciperanno al ballottaggio. Art 4) Proclamazione eletti a) Il nuovo Direttivo sarà costituito dalla lista che avrà ottenuto in assoluto, il maggior numero di voti a prescindere dal numero totale dei votanti. b) In caso di parità di voti tra due o più liste si indirà un ballottaggio tra le sole liste a pari voti, da tenersi la prima domenica successiva alle elezioni. c) In caso di presentazione di una sola lista, questa, si riterrà eletta senza che le elezioni abbiano luogo. d) Nel caso nessuna lista venga presentata, il Direttivo uscente convocherà una nuova Assemblea entro venti (20) giorni dal termine della presentazione delle liste, per indire nuove elezioni. Per qualsiasi disputa derivante dall’osservanza di questo regolamento è ammesso ricorso entro 24 ore dall’avvenuta conoscenza del contendere, da presentarsi al collegio dei Probiviri o in sua assenza al socio frequentatore più anziano dell’Associazione, che deciderà in merito con l’aiuto di altri quattro soci frequentatori anziani. Approvato dall’Assemblea generale dei soci, riunita in data 11 dicembre 2010 e incluso al verbale di detta Assemblea dei soci come allegato A Il Presidente Il Segretario |